A chi spetta il versamento della tassa sui rifiuti? Proprietario o inquilino? Attenzione agli errori costano multe salate.
L’imposta sulle procedure di raccolta e smaltimento dei rifiuti deve essere versata ogni anno per il servizio organizzato dall’amministrazione comunali per la cittadinanza. Si tratta quindi di una tassazione di carattere locale, per cui occorre sempre tener d’occhio i regolamenti locali per avere la certezza delle aliquote della tassa e quindi dell’importo da versare.
Non va dimenticato il versamento di questo tributo, proprio perché le amministrazioni locali possono sanzionare pesantemente gli inadempienti con multe e interessi da pagare all’agente riscossore o direttamente alle casse comunali. Ma proprio per la natura di imposta connessa in all’abitazione e all’uso abitativo di un immobile, la domanda che ci si può porre è a chi spetta concretamente il pagamento della Tari (che ricordiamo essere dovuta anche per terreni, fabbricati, locali e aree scoperte che possono produrre rifiuti).
La norma vigente è molto chiara su chi sia il soggetto tenuto al pagamento della tassa sui rifiuti. Si tratta senza ombra di dubbio di colui che possegga a qualsiasi titolo immobili o aree scoperte, utilizzati a qualsiasi scopo, che siano in rado di produrre rifiuti urbani. Da questo emerge chiaramente chi è tenuto al versamento.
A pagare è il reale utilizzatore del bene immobile, non il suo proprietario, quindi gli inquilini che lo abitano. Eccezione a questa regola si ha quando il contratto di locazione dell’immobile sia inferiore ai 6 mesi. In tal caso la spesa della Tari spetta al proprietario della casa, a meno che non vi siano degli accordi contrattuali diversi.
Una situazione del genere capita per esempio nel caso di addebito forfettario della quota di Tari nel canone di affitto della casa. Quindi generalmente sono gli utilizzatori del bene a versare l’imposta. Nel caso la casa sia occupata da più affittuari, la Tari sarà pagata da tutti in quote uguali. Un aspetto particolare va sottolineato: la tari non spetta a chi ha la residenza nella casa, ma a chi la usa abitualmente.
Se una persona possiede una seconda abitazione, in cui ha la residenza e decide di affittare per un periodo, l’imposta sui rifiuti spetta agli inquilini, salvo altri accordi tra le parti, a condizione che il contratto sia pari ad almeno sei mensilità. Per concludere si deve ricordare che il mancato pagamento della Tari comporta sempre sanzioni per gli inquilini e gli utilizzatori del bene immobile, mai a carico del proprietario.
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