Ecco tutto quello che si deve sapere sull’assegno di congedo matrimoniale. Non fatevelo sfuggire: è un’occasione d’oro
Se nei tuoi piani futuri c’è quello di sposarti, quindi organizzare un bel matrimonio con tutti i parenti e gli amici per celebrare l’unione con chi più ami, allora non puoi non conoscere l’assegno di congedo matrimoniale. Non spetta a tutti, quindi capire a chi è destinato è fondamentale: continua a leggere perché potresti essere proprio tu.
Sposarsi non è una tra le cose più economiche che si possano fare: il ristorante, il banchetto, gli abiti, i fiori e il viaggio di nozze hanno cifre che, prese tutte insieme, consistono in una spesa di certo non indifferente. Per sostenere gli italiani nel compiere questo passo così importante, spesso preludio anche della creazione di una famiglia e quindi della nascita di figli, il governo ha introdotto l’assegno per congedo parentale: ecco in cosa consiste.
Assegno per congedo parentale, tutto quello che devi sapere
L’assegno per congedo parentale spetta a tutti i lavoratori che rientrano nei settori dell’industria e dell’artigianato ed è pari a sette giorni di retribuzione, quindi viene calcolato sulla base dell’ultima o delle ultime buste paghe percepite. Nello specifico, è riferito anche agli operai non occupati che, per almeno 15 giorni nei 90 precedenti il matrimonio o l’unione civile, hanno però prestato servizio alle dipendenze di aziende artigiane, cooperative e industriali soggette al contributo CUAF.
Questo assegno è rivolto a tutti e due i coniugi, quando entrambi ne hanno diritto, e per averlo si deve far domanda direttamente all’INPS entro un anno dalla data del matrimonio o dell’unione civile. Questo assegno non gode della cumulabilità con altri trattamenti retributivi sostitutivi all’ordinaria busta paga: l’unica eccezione è l’indennità giornaliera Inail, che viene riconosciuta per gli infortuni.
L’assegno per congedo matrimoniale può essere erogato sia come anticipo in busta paga che come liquidazione derivata direttamente dall’Inps. La prima modalità è la più frequente; alla seconda, invece, ricorrono i lavoratori disoccupati che però hanno lavorato per almeno 15 giorni negli ultimi 90 giorni. Per qualsiasi domanda ci si può rivolgere al proprio datore di lavoro, oppure si può chiamare il 803.164 da rete fissa o il 06.164.164 da rete mobile. Infine, è possibile avere informazioni o procedere con la domanda anche presso gli enti di patronato.