TFR: controlla il coefficiente di rivalutazione per evitare brutte sorprese dopo

Rivalutazione del TFR: un’occhiata al coefficiente per anticipare sorprese finanziarie.

In vista del prossimo versamento dell’acconto dell’imposta sulla rivalutazione del fondo TFR, è giunto il momento di fare chiarezza su una novità che potrebbe influire notevolmente sulle tasche dei datori di lavoro. Un recente chiarimento dell’Agenzia, espresso nella risoluzione n. 68/E del 7 dicembre 2023, svela un’opzione intrigante per determinare l’acconto entro il 16 dicembre di ciascun anno.

Importanza della precisione nei calcoli dell'acconto TFR
Il dilemma del coefficiente di rivalutazione nel TFR – Napoli.cityrumors.it

Solitamente, il calcolo si basa sul metodo storico, ma ora c’è la possibilità di abbracciare un approccio più proattivo. L’idea è quella di determinare l’acconto non guardando al passato, bensì stimando la rivalutazione che potrebbe concretizzarsi nel fondo TFR nell’anno in corso. Una mossa audace che potrebbe evitare spiacevoli sorprese finanziarie.

Il dilemma del coefficiente di rivalutazione

Il dilemma nasce dal metodo di calcolo dell’imposta sostitutiva sulle rivalutazioni del fondo TFR. Il tributo deve essere versato entro il 16 febbraio dell’anno successivo, ma entro il 16 dicembre dell’anno in corso, è richiesto un acconto pari al 90% dell’imposta sulle rivalutazioni maturate nell’anno precedente. Un balletto di date e calcoli che richiede attenzione. Per determinare la percentuale di rivalutazione, si fa riferimento all’incremento dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati rilevato nel mese di dicembre dell’anno precedente. Ma attenzione, perché le variazioni possono essere notevoli. Nel 2022, il coefficiente di rivalutazione ha avuto un impatto significativo, pari al 9,974576%, influenzando l’imposta dovuta nel 2023.

L'impatto del coefficiente di rivalutazione sul saldo TFR
La prospettiva innovativa dell’Agenzia delle Entrate sul TFR – Napoli.cityrumors.it

Guardando avanti al 2023, le aspettative sono di un coefficiente di rivalutazione più basso, con riflessi diretti sull’importo imposta da versare entro il 16 febbraio 2024. La questione cruciale è se, per evitare problemi di credito e sanzioni, si possa stimare l’acconto entro il 16 dicembre 2023 basandosi sulla rivalutazione prevista a fine anno. L’Agenzia delle entrate, in linea con la sua prassi consolidata (circolare n. 50/2022), risponde affermativamente.

La normativa consente al datore di lavoro di scegliere, in ciascun anno, tra il metodo storico e quello previsionale per determinare l’acconto. Pertanto, se il datore di lavoro opta per una prospettiva proattiva, stimando l’acconto sulla base della rivalutazione presumibile del TFR nel 2023, l’Agenzia ritiene che ciò sia possibile.

Quindi, se il datore di lavoro optasse per l’approccio proattivo, stimando l’acconto in base alla rivalutazione presumibile del TFR nel 2023, l’Agenzia ritiene che sia possibile. Tuttavia, avverte che se l’acconto risulta inferiore all’imposta effettivamente dovuta, ci potrebbero essere sanzioni da affrontare, salvo la possibilità di regolarizzare la situazione attraverso il ravvedimento operoso. Insomma, una nuova prospettiva per gestire l’acconto dell’imposta sul fondo TFR, ma con qualche insidia da considerare.

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