Ci sono esercizi commerciali nel palazzo che producono fumi che possono infastidire gli inquilini dei diversi appartamenti? Ecco cosa fare.
Vivere in un condominio è di per sé una cosa alquanto particolare e delicata, poiché bisogna sottostare a delle regole e, soprattutto, cercare di non infastidire gli altri che ci abitano accanto – oppure sopra o sotto il nostro appartemento. Un esempio su tutti? Quando l’inquilino di sopra decide che è il momento di emettere suoni che disturbano, cosa che può generare dei litigi.
Questa volta, però, non vogliamo parlare di queste situazioni. Andiamo invece a parlare di un problema contro cui tutti i condomini possono fare fronte comune: il fumo che proviene da un esercizio commerciale posto all’interno del condominio. Pensiamo, ad esempio, ad una pizzeria i cui fumi potrebbero disturbare gli inquilini che si trovano sopra.
Problema di fumi all’interno di un condominio, quando si può parlare di molestia?
Diciamo che non esiste un criterio effettivo che può indicare quali sono i fumi molesti per davvero. Sicuramente, però, possiamo dire che se tali fumi portano i condomini a chiudere le finestre per evitare che gli stessi entrino in casa, allora sì che stiamo parlando di una situazione definibile illecita.
A tal proposito, per la Cassazione, sezione III, sentenza del 21 novembre 2006, può essere considerata una molestia qualsiasi comportamento che può generare fastidio oppure disturbo nel vivere quotidiano. Poi, per quanto riguarda la valutazione del caso, questa spetta al giudice. Nel caso dei fumi, inoltre, questi possono essere molesti anche se non sono inquinanti.
Se ci sono dei problemi del genere è bene rivolgersi al giudice civile, in quanto lo stesso ha la facoltà di agire direttamente contro l’esercizio commerciale. Infatti, secondo la legge, verrebbe violato l’articolo 844 del codice civile. Inoltre, il tribunale farà in modo che vengano applicate tutte le misure per far sì che venga cessata la turbativa.
Ci sono altri soggetti a cui fare riferimento?
Tuttavia, la produzione di fumo integra anche il reato di getto di cose pericolose riportato all’interno dell’articolo 674 del codice penale. Di conseguenza, si può presentare la querela e il giudice penale può agire. La querela può essere presentata entro tre mesi dall’ultima molestia subita.
Non meno importante, può intervenire anche l’amministratore del condominio nel momento in cui il fumo arrivi a danneggiare la facciata dell’edificio in qualsiasi modo. Quest’ultimo, infatti, rappresenta il garante dei beni comuni e ha tutto il potere di intervenire a prescindere dalla volontà e richiesta dei condomini.