Anche un problema sulla strada può essere motivo di infortuni: cosa fare quando ci si fa male a causa di un dislivello? Tutto quello che c’è da sapere.
La sicurezza è uno degli argomenti più dibattuti sul fronte legislativo, senza dimenticare l’accessibilità presso le infrastrutture pubbliche. Ma c’è un problema che riguarda anche le strade e la loro pavimentazione.
Sempre più spesso si parla però dei dislivelli e dei conseguenti pericoli per cittadine e cittadini. Non si tratta soltanto di un problema legato alla circolazione, qui la sicurezza pubblica è messa infatti a dura prova.
Cosa dice la legge
La responsabilità civile è un argomento molto dibattuto, specialmente quando i danni vengono provocati dal dislivello della pavimentazione. In quel caso tocca al Comune risarcire? A tal proposito interviene la legge che parla dell’ente come responsabile, a meno che non si riesca a dimostrare il caso fortuito.
Il Comune potrebbe effettuare una doppia verifica per sostenere il fatto dannoso, in merito al comportamento della vittima:
- La vittima potrebbe aver agito in maniera negligente;
- Comportamento imprevedibile.
Nel frattempo la Corte di Cassazione ha spiegato che la disattenzione della persona danneggiata non è conseguenza di un caso fortuito, così come ribadito dal Codice Civile (articolo 2051). Stabilire quando un’azione della vittima di un danno, provocato da oggetti custoditi o da altro, è un giudizio che spetta al giudice di merito (in primis Tribunale e Corte d’Appello).
La legge ribadisce che il comportamento della vittima che ha subito un danno, provocato da un oggetto in custodia, risulta imprevedibile quando esso risulta eccezionale, mai avvenuto prima o comunque insolito. La stessa cosa vale quando non è atteso da una “persona ragionevole“.
Su chi ricade la colpa
Chi vuole contrastare la presunzione di colpa (Comune in qualità di custode), inoltre, dovrà provare di aver adottato tutte le misure adeguate per prevenire i danni provocati dall’oggetto in custodia. Questo è quanto ribadito dalla sentenza numero 13222 del 2016.
Al contempo anche l’articolo 2051 del Codice Civile stabilisce che un soggetto è ritenuto responsabile di danno causato da cose (sotto la propria custodia) a meno che non dimostri il cosiddetto caso fortuito. Chiunque detiene un oggetto (di proprietà, in affitto oppure in uso) deve rispondere dei danni causati agli altri. Esiste a tal riguardo, infatti, l’obbligo di sorvegliare l’oggetto di cui si abbia l’effettivo controllo.