È possibile ottenere un rimborso per i costi legati al viaggio tra la propria abitazione ed il posto di lavoro? Ecco cosa prevede la legge a tal proposito
In tanti si domandano se vi sia la possibilità di calmierare i costi della vita da pendolare, ovvero quelli relativi ai chilometri percorsi per raggiungere il posto di lavoro. Per capire nel dettaglio in quali casi sia previsto un rimborso è necessario analizzare con attenzione la normativa.
In quanto le casistiche possibili sono molteplici e molto differenti tra loro e non sempre è possibile ottenere la copertura economica da parte del proprio datore di lavoro. Ma in alcune specifiche situazioni sì, e questo potrebbe consentire di beneficiare di un prezioso risparmio.
L’erogazione di specifiche somme a titolo di compensazione e rivolte ai dipendenti può essere prevista nei contratti collettivi, aziendali o individuali sottoscritti dai lavoratori. La ragione principale è legata ai costi di trasferta, qualora cioè il dipendente debba temporaneamente spostarsi in un differente luogo di lavoro rispetto a quello abituale, che sia per una singola giornata o per un periodo più lungo. Tale disagio viene rimborsato andando a coprire le spese per il viaggio ma anche per vitto e alloggio, ed in casi come questi entra in gioco il rimborso chilometrico. Con una soglia di esenzione prevista in determinati casi e che comporta un beneficio per il lavoratore ma anche per l’azienda dal momento che non dovranno versare imposte e contributi a erario ed Inps.
Annualmente vengono inoltre pubblicate dall’Agenzia delle Entrate in Gazzetta Ufficiale le Tabelle Aci contenenti al loro interno i costi chilometrici di esercizio di auto e moto e da impiegare per il calcolo dei fringe benefit. L’apposita tabella va usata qualora, ad esempio, il dipendente utilizzi la propria auto per effettuare la trasferta. Vi sono poi differenze sostanziali sulla base del fatto che l’indennità di trasferta sia legata a spostamenti nel territorio comunale o al di fuori di esso.
Basti pensare che le somme erogate in seguito a trasferte nel medesimo comune sono soggette sia a contributi che a tassazione Irpef. Fatta eccezione per i biglietti di tram, taxi, metropolitana, autobus. Cambia invece il regime fiscale per trasferte al di fuori del territorio comunale e questo sulla base di una delle tre modalità remunerative: il rimborso a piè di lista, l’erogazione dell’indennità di trasferta cd. Trasferta Italia ovvero sistema a forfait. Oppure l’erogazione dell’indennità di trasferta e rimborso delle spese di vitto e / o alloggio noto anche come sistema misto.
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