La domanda per il supporto formazione e lavoro si può già inviare dallo scorso settembre. Ma queste categorie non possono più beneficiane.
Il supporto per la formazione e il lavoro riconosce un’indennità di 350 euro mensili per la partecipazione a progetti di formazione e accompagnamento al lavoro. Dallo scorso settembre l’INPS ha messo a disposizione la procedura per la compilazione e la trasmissione delle domande. Coloro che sono in possesso dei requisiti necessari possono inviarla direttamente online dal sito INPS oppure rivolgendosi ai patronati. Ma di cosa si tratta? E quali sono i requisiti da rispettare?
Si tratta dell’indennità di 350 euro riconosciuta per la partecipazione a progetti di formazione, qualificazione e riqualificazione professionale, orientamento e accompagnamento al lavoro, da svolgere tramite l’apposita piattaforma SIISL (Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa). Ma quali sono i requisiti per richiederla?
Supporto Formazione e Lavoro: queste categorie non possono più usufruirne
Come specificato dal Ministero del Lavoro e dall’INPS, possono accedere al beneficio tutti i cittadini tra i 18 e i 59 anni d’età in possesso dei requisiti specificati articolo 2, comma 2(ad esclusione della lettera b) del DL n. 48/2023 e previsti anche per l’assegno di inclusione, cioè requisiti di cittadinanza, di residenza e di soggiorno e requisiti economici. La domanda per accedere al supporto per la formazione e il lavoro si può presentare dallo scorso settembre direttamente dal sito INPS, accedendo tramite SPID, CIE o CNS all’apposita sezione dedicata. In alternativa è possibile usufruire dei servizi degli istituti di patronato e dei CAF. Ovviamente non tutti possono fare richiesta inviando la domanda. Ma attenzione: vi è uno stop immediato per queste categorie di percettori.
Non possono beneficiarne i cittadini tra i 18 e i 59 anni appartenenti a famiglie il cui ISEE supera i 6.000 euro. La misura di sostegno inoltre non spetta a coloro che hanno diritto all’assegno di inclusione in arrivo appunto con il nuovo anno (2024). Coloro che ricevono già il Reddito o la Pensione di Cittadinanza, così come coloro che godono di altre forme di integrazione o sostegno al reddito per la disoccupazione, non possono beneficiare del SFL.
Inoltre, chi è disoccupato a seguito di dimissioni volontarie nei dodici mesi successivi alle dimissioni stesse è anch’esso escluso. Del resto si tratta di un aiuto esclusivamente destinato a coloro a cui viene tolto il reddito di cittadinanza. Il beneficio economico, attivo da settembre, sarà erogato mediante bonifico mensile da parte dell’Inps. Dunque nel caso si abbia bisogno di richiederlo, è necessario anzitutto verificare di possedere le idonee caratteristiche per presentare la domanda.