È possibile continuare a ricevere l’assegno di inclusione anche mentre si lavora? Le indicazioni sono chiare ed è la legge e specificare come comportarsi
Con l’avvio del 2024 ai cittadini che rispettano i requisiti richiesti è stata offerta la possibilità di richiedere la nuova misura voluta ed istituita dal Governo Meloni allo scopo di fornire un sostegno al reddito. Stiamo parlando dell’Assegno di inclusione che, divenuto operativo, è andato di fatto a sostituire il Reddito di cittadinanza insieme al Supporto per la formazione ed il lavoro.
I due sussidi prevedono caratteristiche, da parte del richiedente, differenti, sia per quanto riguarda l’età che i redditi ma anche in merito alla cosiddetta occupabilità. Quello che in tanti si sono domandati, in merito all’Adi, è se percepirlo precluda o meno la possibilità di lavorare: ovvero se sia possibile beneficiarne pur avendo un’attività lavorativa. Vediamo dunque che cosa esplicita la legge in tal senso.
Assegno di inclusione, lo si può ricevere anche mentre di lavora o no?
È la normativa a spiegare nel dettaglio in quali condizioni vi è la possibilità di beneficiare, mentre si lavora, dell’Adi. E questo dubbio può sussistere nel momento in cui un percettore dell’Assegno di inclusione trova lavoro. Iniziamo col dire che questo tipo di beneficio è rivolto nello specifico ai nuclei familiari fragili ovvero a quelle famiglie che hanno almeno un componente minorenne, con disabilità, con età superiore ai 60 anni oppure in condizione di svantaggio ed inserito in un programma, certificato dalla PA, di cura e di assistenza dei servizi socio-sanitari territoriali.
L’accesso a questa misura prevede inoltre la partecipazione ad un percorso di inclusione sociale e lavorativa e solo successivamente alla sottoscrizione del Patto di Attivazione Digitale inizierà ad essere erogata. Il PAD prevede che l’interessato fornisca una serie di informazioni considerate necessarie per l’attivazione al lavoro nonché per la sottoscrizione del PDP (Patto di Servizio Personalizzato); per fare un esempio dovrà indicare un minimo di tre agenzie per il lavoro impegnandosi anche alla convocazione del servizio per il lavoro.
A stabilire che la convivenza tra l’Adi e l’avvio di un lavoro da parte di una delle persone che compongono il nucleo familiare è l’articolo 3 del DL 48 del 2023. E questo riguarda sia il lavoro dipendente che quello autonomo, sia le attività imprenditoriali che la partecipazione a programmi di politiche attive di lavoro indennizzati.
A patto che il reddito di lavoro non superi, per l’intero nucleo familiare, il limite dei 3000 euro lordi annui. Solo in questo caso il reddito non andrà a collidere con l’Adi. Superando la soglia il reddito andrà ad incidere sulla possibilità di riconoscere il beneficio. Inoltre bisognerà entro 30 giorni dall’avvio del lavoro, effettuare all’Inps una comunicazione ad hoc per segnalare il cambiamento, passaggio importante per effettuare il ricalcolo del beneficio.