Notifica atto sempre valida se arriva nella PEC, anche se non si apre

Una volta arrivata nella casella pec, non c’è via di scampo: la notifica atto è sempre valida se arriva sulla mail.

La sentenza n. 1040 del 15 dicembre 2023 della Corte di Giustizia del Tribunale (CGT) delle Marche ha stabilito un importante precedente in materia di notifiche via PEC. La sentenza ha stabilito che la semplice disponibilità di un documento nella casella PEC equivale alla consegna del documento al destinatario, analogamente a quanto previsto dall’articolo 149-bis del Codice di Procedura Civile, per la conoscenza legale dell’atto impugnato.

Attenzione alle notifiche PEC
Le notifiche PEC protagonista di una sentenza storica – Napoli.cityrumors.it

Le notifiche di atti legali o notarili rappresentano un aspetto fondamentale del diritto processuale. Queste comunicazioni formali avvisano una parte di una causa legale o di un’azione imminente che la riguarda. Questi atti possono includere l’avvio di un procedimento legale, richieste di comparizione in tribunale, o altri documenti legali importanti. È molto importante rispondere tempestivamente a queste notifiche, poiché l’ignoranza o la mancata risposta possono avere conseguenze legali significative.

Notifica di atti legali e amministrativi: attenzione alla tua PEC

La questione riguardava il ricorso di un contribuente contro una cartella esattoriale notificata dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Il contribuente aveva contestato la notifica effettuata via PEC, affermando che la notifica era inesistente e che mancava una relazione di notifica.

Nuovo dettaglio notifica amministrativa
Mail pec: non si sfugge alla notifica di atto (Napolicityrumors.it)

La Corte di Giustizia di Primo Grado di Ascoli Piceno aveva accolto il ricorso, sostenendo che l’assenza di una relazione di notifica, la prova di un atto firmato digitalmente e la dichiarazione di conformità sui documenti cartacei depositati dall’Amministrazione avrebbero reso l’atto inesistente.

Tuttavia, l’ente ha fatto ricorso, contestando la sentenza di primo grado e sostenendo la validità della notifica via PEC. L’ente ha affermato che l’atto era effettivamente arrivato nella casella PEC del destinatario, come dimostrato dalla ricevuta di consegna e dall’ammissione del contribuente stesso.

L’ufficio ha inoltre sostenuto che la copia informatica dell’atto inviata via PEC senza una attestazione di conformità all’originale era priva di valore giuridico. Ha sottolineato l’importanza del file originale di notifica (PEC), prodotto in appello in formato “eml”, alla luce della recente giurisprudenza (Cassazione, n. 33983/2022).

Il contribuente, nel controdedurre, ha sostenuto che la sentenza di primo grado era corretta, affermando che non era applicabile la “sanatoria” prevista dall’articolo 156 del Codice di Procedura Civile, poiché gli atti amministrativi impugnabili non erano “atti del processo”.

Secondo la sentenza, la semplice disponibilità di un documento nella casella PEC equivale alla consegna del documento al destinatario. Questa decisione potrebbe avere importanti implicazioni per la notifica di atti legali e amministrativi in futuro.

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