Come intervenire per contestare le spese condominiali, le procedure da seguire e le scadenze da rispettare.
I condomini a volte sono fonte di contestazioni e discussioni, soprattutto sul terreno delle spese da affrontare. Spesso le discussioni assumono toni eccessivi e trovare un accordo non sempre è semplice. Non è un caso che intorno alle questioni di carattere comune esistono delle norme che devono essere rispettate da tutti i componenti dell’assemblea condominiale.
Cosa succede nel caso ci siano delle spese che non si condividono? Attendere che dall’amministrazione giungano i solleciti di pagamento o intervenire in anticipo, agendo anche per vie legali se necessario? Attendere le richieste di pagamento o addirittura i decreti ingiuntivi per far valere le proprie ragioni non è la strada migliore da percorrere. Allora come si deve agire in situazioni del genere?
Le normativa vigente in materie indica che per agire per vie legali, un condomino che intende contestare le decisioni prese dall’assemblea, ha delle scadenze precise da rispettare. Il termine per intervenire è fissato dal legislatore in 30 giorni, il conteggio del periodo tuttavia ha decorrenze diverse.
Nel dettaglio, le decorrenze sono fissate a partire dal giorno dell’assemblea, per quanti presenti hanno votato contro la delibera o si sono astenuti. Per i condomini assenti all’assemblea, la decorrenza parte dal giorno del ricevimento del verbale di assemblea. Prima della scadenza di 30 giorni, il condomino deve presentare una richiesta di mediazione a un organismo indipendente.
Questo tentativo di mediazione è obbligatorio prima di agire per vie legali per poter impugnare le decisioni dell’assemblea condominiale. Superate le scadenze indicate, non vi è più modo di contestare le delibere, anche nel caso di decreto ingiuntivo. Quindi va ricordato che dopo la scadenza dei 30 giorni, ogni delibera non può essere contestata, anche in presenza di vizi.
Unica eccezione la presenza di nullità dell’assemblea, per esempio nel caso di delibera sulla proprietà privata di un condomino, a meno che non ci siano interventi che contribuiscano al decoro complessivo del condominio. Anche l’esonero permanente dal pagamento delle quote di pagamento o la ripartizione che non rispetta i millesimi possono rendere nulla la delibera e quindi impugnabile.
Per contestare le spese condominiali si deve per prima cosa presentare un reclamo all’amministrazione dello stabile o impugnare la votazione dell’assemblea che ha deciso le spese. In questo caso occorre aver attivato precedentemente un iter di mediazione presso una delle strutture previste dalla legge e presenti sul territorio.
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