La legge 104 per l’assistenza ai disabili assicura 3 giorni di permesso mensile anche a chi non convive con il disabile, ma solo rispettando un preciso parametro.
L’assistenza a un parente disabile può essere effettuata da un qualsiasi parente che si incarichi della sua cura costante. Per favorire coloro che provvedono a questi compiti così gravosi, la legge italiana mette a disposizione dei caregiver tre giorni al mese di permessi retribuiti dal proprio lavoro, cosicché il caregiver possa, per circa una volta alla settimana, accompagnare e supportare l’invalido durante cure e visite di controllo.
Oltre a questo, un lavoratore che svolga funzioni di caregiver può usufruire di ben due anni di congedo straordinario nel corso della propria vita lavorativa.
Vale la pena specificare però che i permessi mensili retribuiti sono concessi anche a un lavoratore disabile allo scopo di consentirgli di sostenere esami e seguire le terapie necessarie. Il congedo retribuito, invece, non viene mai riconosciuto al lavoratore disabile ma solo e soltanto al suo caregiver.
Dal momento che la legge 104 dà diritto soltanto a tre giorni di permesso al mese, non è necessario che un caregiver viva sotto lo stesso tetto del disabile a cui presta assistenza.
Il motivo è che appare ragionevole che, anche abitando in un’altra casa, un parente possa recarsi presso il domicilio dell’assistito, prelevarlo, accompagnarlo a fare eventuali visite e controlli e poi fare ritorno alla propria abitazione. Un discorso molto diverso vale invece per il congedo di due anni dal lavoro: in questo caso è strettamente necessario che il lavoratore che usufruisce della misura conviva con il disabile.
L’unica eccezione a questa regola è costituita dai genitori del disabile, i quali secondo la legge possono anche non convivere con il figlio a cui prestano assistenza. Oltre ai genitori, possono usufruire del congedo straordinario coniugi (per matrimonio o unione civile), figli, fratelli e tutti gli altri parenti entro il 3° grado di parentela. Costoro, ovviamente, devono convivere con l’assistito.
Per quanto riguarda gli spostamenti dal domicilio del caregiver a quello del disabile, non è necessario fornire alcuna prova che essi siano avvenuti a meno che il caregiver non risieda a più di 150 Km di distanza dalla residenza del suo assistito. In questo caso, per usufruire dei tre giorni di permesso mensile, dovrà presentare prove sufficienti che testimonino l’avvenuto spostamento. Saranno validi in tal senso biglietti dell’autostrada, biglietti aerei o del treno, che andranno naturalmente presentati al datore di lavoro come prova della regolarità del permesso di cui si è usufruito.
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