“Procedura di suicidio medicalmente assistito: nessun ritardo imputabile all’Asl Napoli 3 Sud”.
È quanto ha comunicato in una nota diffusa in queste ore l’Azienda sanitaria in merito al caso di Irene (nome di fantasia), la donna di 72 anni affetta da Sla che aveva chiesto di verificare la sussistenza dei requisiti per accedere al suicidio medicalmente assistito.
Il Tribunale di Torre Annunziata, con un’ordinanza, ha disposto il coordinamento degli adempimenti necessari alla conclusione della procedura e ha respinto la richiesta di una penalità giornaliera di 500 euro, valorizzando il comportamento collaborativo delle amministrazioni. “Sin dalla presentazione dell’istanza l’Azienda sanitaria con sede a Torre del Greco – si legge in un comunicato – ha assicurato la piena presa in cura della paziente e ha svolto con continuità e tempestività tutti gli adempimenti di propria competenza”.
Irene è affetta da Sla da circa sei anni, è completamente paralizzata ed è sottoposta a ventilazione meccanica e alimentazione artificiale. Il 29 aprile 2025 aveva chiesto all’Asl Napoli 3 Sud di verificare la sussistenza dei requisiti per accedere al suicidio medicalmente assistito. Nell’ottobre dello stesso anno la commissione sanitaria aveva accertato la presenza delle condizioni previste dalla giurisprudenza della Corte costituzionale.
La difficoltà successiva riguarda esclusivamente la modalità tecnica di autosomministrazione: Irene, non potendo muovere gli arti, deve utilizzare un sistema che colleghi il puntatore oculare con una pompa infusionale. È la stessa tecnologia sviluppata dal Cnr e utilizzata nel marzo 2026 nel caso di Libera, una donna toscana di 55 anni affetta da sclerosi multipla, che dopo circa due anni di percorso ha potuto accedere alla procedura.
La vicenda di Irene è diventata pubblica nel giugno 2026, quando l’Associazione Luca Coscioni aveva denunciato l’attesa per il dispositivo già utilizzato in Toscana. L’Asl ha successivamente precisato di aver cercato una soluzione attraverso consultazioni di mercato e interlocuzioni con il Cnr e con l’Ausl Toscana Nord Ovest, sostenendo quindi che il nodo fosse legato alla disponibilità e al trasferimento dell’apparecchiatura.
Secondo la ricostruzione fornita dall’Asl, è stata immediatamente attivata la Commissione Tecnica Multiprofessionale Permanente, che ha effettuato la valutazione collegiale al domicilio della richiedente, verificandone direttamente le condizioni cliniche, la capacità di autodeterminazione e la volontà espressa attraverso il comunicatore oculare, accertando la sussistenza dei requisiti previsti dalla Corte costituzionale.
La relativa relazione istruttoria è stata sottoposta al Comitato Etico Territoriale Campania 2, che ha espresso all’unanimità parere favorevole. La fase conclusiva della procedura ha incontrato una criticità tecnica eccezionale e non dipendente dall’Asl Napoli 3 Sud. Le condizioni della paziente richiedono infatti un sistema integrato che le permetta di attivare personalmente e autonomamente la pompa infusionale attraverso il solo movimento degli occhi.
Per reperire tale tecnologia, l’Azienda ha avviato due distinte consultazioni preliminari di mercato, entrambe concluse senza manifestazioni di interesse né individuazione di soluzioni idonee. Da qui la richiesta di collaborazione al Consiglio Nazionale delle Ricerche, che aveva già ideato e sviluppato un dispositivo idoneo nell’ambito del procedimento giudiziario dinanzi al Tribunale di Firenze da Libera, dichiarandosi disponibile a sostenerne integralmente i costi, senza tuttavia esito.
In assenza di soluzioni commercialmente disponibili, l’Asl ha chiesto direttamente all’Azienda Usl Toscana Nord Ovest la temporanea messa a disposizione del sistema già realizzato dal Cnr. L’azienda toscana ha manifestato la propria disponibilità, rappresentando tuttavia la necessità di completare alcuni passaggi amministrativi e le verifiche tecniche e funzionali necessarie prima del trasferimento.
L’Asl Napoli 3 Sud ha costantemente seguito tali interlocuzioni, informando la paziente e i suoi difensori e confermando la disponibilità a sostenere ogni onere necessario. L’accoglimento del ricorso ha quindi la funzione di coordinare e scandire le operazioni ancora necessarie e non contiene alcuna condanna per ritardi o condotte inerti dell’Asl Napoli 3 Sud, difesa in giudizio dall’avvocato Vincenzo Pansini.
Il Giudice ha rigettato la domanda volta a ottenere, ai sensi dell’articolo 614 bis c.p.c., una penalità di 500 euro per ogni giorno di ritardo, richiamando espressamente il comportamento collaborativo manifestato dalle Amministrazioni convenute anche nel corso dell’udienza.
L’Azienda darà immediata esecuzione all’ordinanza, predisponendo, nelle more della consegna, tutti gli atti necessari per la presa in carico del sistema, il trasporto, l’assicurazione, la custodia, l’installazione e la prova funzionale, nonché per l’individuazione del personale sanitario e tecnico. Tutti i relativi oneri saranno integralmente sostenuti dall’Asl Napoli 3 Sud, secondo quanto già dichiarato nel corso del procedimento e disposto dal Tribunale.
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